In questa guida spieghiamo come disdire il contratto servizi e mettiamo a disposizione un fac simile disdetta contratto servizi Word e PDF da compilare e stampare.
Decidere di sciogliere un contratto di servizi significa misurarsi con un mosaico di regole che provengono da fonti diverse: il codice civile disciplina il recesso nei rapporti di durata, il Codice del consumo garantisce al cliente tutele particolari quando il contraente è un professionista e il contratto è stato concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, le autorità di settore – si pensi all’AGCOM per telecomunicazioni o all’ARERA per energia e gas – fissano standard di qualità e termini massimi di evasione. A questi strati si aggiunge la prassi giurisprudenziale, che impone di valutare la proporzionalità di eventuali penali e la congruità del preavviso. Orientarsi richiede dunque di individuare, prima di tutto, la categoria giuridica del rapporto da sciogliere: se è a tempo indeterminato o a scadenza prefissata, se è stato firmato in negozio o via web, se il cliente è un consumatore o un professionista, se la prestazione è continuativa o episodica.
Indice
Disdetta Contratto di Servizi
Il punto di partenza generale è l’articolo 1373 del codice civile, norma cardine sui contratti di durata: quando alle parti è attribuita la facoltà di recesso, questa può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; se il rapporto è già in corso, il recesso è possibile salvo preavviso «equo» o pagamento di un’indennità sostitutiva. Il legislatore ha voluto garantire libertà contrattuale ma anche protezione dall’abbandono improvviso, imponendo un bilanciamento che la giurisprudenza riempie di contenuti concreti caso per caso. Nei contratti di servizi a tempo indeterminato, dall’assicurazione al catering continuativo, la vera questione è allora la misura del preavviso: deve essere tale da evitare al prestatore o al cliente un danno ingiustificato. Non a caso un tribunale ha dichiarato inefficace il recesso dell’appaltante che aveva concesso appena tre giorni a un’impresa di guardiania, ritenendo quel margine del tutto insufficiente all’organizzazione di un’attività sostitutiva.
Sul fronte consumeristico, il Codice del consumo ha introdotto un diritto di recesso – spesso definito diritto di ripensamento – che prescinde da qualunque giustificazione: per i contratti conclusi a distanza o fuori dal negozio l’articolo 52 accorda quattordici giorni per sciogliersi senza costi e senza dover spiegare il motivo. Se la trattativa si svolge con visite inattese a casa del consumatore o escursioni organizzate con finalità promozionale, il termine sale a trenta giorni. La disdetta si esercita con una dichiarazione inequivocabile, che può essere spedita anche per PEC o e-mail, purché si conservi prova della data di invio. Il professionista deve rimborsare entro due settimane ogni somma incassata; se il servizio era già iniziato, può trattenere la quota proporzionale all’utilizzo effettivo. Il diritto di ripensamento non riguarda, però, i contratti conclusi nei locali dell’impresa, né quelli di durata indeterminata che il cliente desidera interrompere dopo mesi o anni; in tali ipotesi opera la disciplina ordinaria del recesso.
Quando il servizio ha durata prestabilita – un abbonamento biennale a un fornitore di connettività internet o un contratto di fornitura energia prezzo fisso per ventiquattro mesi – sciogliersi prima della scadenza può implicare il pagamento di una penale. La Corte di giustizia dell’Unione europea, in decisione dell’8 maggio 2025, ha ritenuto legittima la clausola solo se formulata con trasparenza e se la somma è proporzionata al danno effettivo subito dal fornitore. In Italia l’AGCOM, con la delibera 179/03/CSP, ha vietato costi di disattivazione superiori alle spese che l’operatore sostiene per la chiusura tecnica della linea, mentre l’ARERA ha replicato analogo principio per i contratti luce e gas. Quindi, se la penale serve unicamente a scoraggiare la mobilità del cliente, è nulla: il consumatore può contestarla, chiedere la rettifica della fattura o rivolgersi al servizio conciliazione dell’Autorità di settore.
Il recesso in servizi regolati segue procedure codificate. Per la telefonia, la normativa AGCOM impone che la disdetta venga evasa entro trenta giorni dalla richiesta; superato il termine, spetta al cliente un indennizzo automatico calcolato in bolletta. Nel mercato energetico la chiusura del punto di fornitura o lo switching a un nuovo venditore devono avvenire entro un mese, pena l’indennizzo di 35 euro stabilito dalle delibere sulla qualità commerciale. Questi termini fanno leva su canali di invio che attribuiscono certezza alla data: PEC, raccomandata, fax; la registrazione di una telefonata al servizio clienti non è sufficiente per far decorrere il preavviso se il contratto richiede forma scritta.
Se si tratta di un contratto di appalto o di prestazioni periodiche fra imprese, la libertà negoziale è ampia: si può prevedere recesso ad nutum con preavviso di trenta, sessanta o novanta giorni; si può pattuire un recesso immediato contro il pagamento di un corrispettivo che risarcisca i costi non ammortizzati. Il tribunale, però, conserva la possibilità di sindacare l’equità di queste clausole alla luce dell’articolo 1373. Il caso recente di un appalto di pulizie cessato da un giorno all’altro ha visto il giudice dichiarare inefficace il recesso e condannare l’appaltante a corrispondere gli importi pattuiti sino alla scadenza ragionevole che avrebbe dovuto concedere. Il preavviso, dunque, non è mero formalismo: evita la richiesta di risarcimento per costi del personale, macchine e materiali già investiti.
Quando un contratto privo di termine prevede un corrispettivo su base mensile – pensiamo a un club sportivo, a un software in abbonamento, a un servizio di posta ibrida – il recesso del cliente può essere esercitato in qualunque momento, con un preavviso che varia dai sette ai trenta giorni secondo la prassi del settore. Se il professionista pretendesse il pagamento dei canoni residui di un anno, la pretesa violerebbe la disciplina sulle clausole vessatorie: è nulla la clausola che impone al consumatore un impegno minimo eccessivo senza corrispondente vantaggio. È invece legittimo che l’operatore trattenga un importo di attivazione spalmato sui primi dodici mesi, purché questa informazione sia chiara e indicata in modo separato dal prezzo del servizio.
Una volta spedita la disdetta, il contratto non termina immediatamente: decorre il preavviso, di regola corrispondente al ciclo di fatturazione, durante il quale il cliente può continuare a utilizzare il servizio e deve pagarne il corrispettivo. Allo scadere, l’azienda invia la “fattura di chiusura” o “bolletta finale”, nella quale conguaglia il traffico, i consumi, i giorni di fruizione residui. È questa la sede in cui, se prevista, viene addebitata la spesa di disattivazione. Sul documento devono essere riportati i riferimenti per eventuali reclami: il cliente ha tempo sei mesi per contestare addebiti non dovuti; trascorso il termine, la legittimazione persiste, ma l’azienda può opporre la decadenza contrattuale se prevista e valida.
Talvolta il recesso parte dal fornitore: l’azienda introduce modifiche unilaterali di prezzo o di condizioni (ius variandi) e il consumatore può rifiutarle con disdetta senza costi. Il professionista ha l’onere di comunicare le variazioni con un preavviso minimo di trenta giorni; seché il cliente può recedere entro lo stesso lasso di tempo, restando alle vecchie condizioni fino alla fine del preavviso. In assenza di recesso, le nuove tariffe si intendono accettate. La giurisprudenza reputa nullo l’avviso che rimandi a un rimodulazione sul sito web senza indicazione precisa dei nuovi corrispettivi: serve trasparenza completa, altrimenti la clausola è priva di effetto.
Qualche parola sul metodo di restituzione dei dispositivi: nei contratti di pay-TV, connessione internet o allarme, il cliente può essere tenuto a restituire modem, decoder o sensori. Il mancato invio nel termine stabilito legittima l’operatore a fatturare il valore residuo del bene, purché il costo sia giustificato e non superiore al prezzo di mercato. L’AGCOM ha sanzionato operatori che imponevano penali di 200 euro per modem obsoleti; la linea di demarcazione, di nuovo, è la proporzionalità. Il consumatore può affidare la spedizione a un corriere e conservare la prova di consegna: l’onere della prova della restituzione grava su chi recede.
Se, nonostante l’invio della disdetta, l’operatore continua a fatturare, il consumatore deve inoltrare reclamo scritto allegando la prova di ricezione del recesso e chiedere la rettifica. Se la rettifica non arriva, può attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom per la telefonia o presso il Servizio Conciliazione ARERA per l’energia. L’accordo è titolo esecutivo e, se manca, si può adire il giudice: di solito il tribunale, se la somma non supera diecimila euro e se l’attore è consumatore, è il giudice di pace.
In tutti gli scenari, il segreto è pianificare la disdetta: leggere il contratto, individuare l’indirizzo corretto – la PEC dell’azienda vale di più di una mail al servizio clienti –, inviare copia del documento d’identità quando richiesto, annotare la data di decorrenza e verificare la fattura finale. Se il servizio è collegato ad altri (per esempio linea fissa più mobile o luce più gas), la chiusura di uno solo dei servizi può far decadere promozioni bundle; bisogna valutarlo in anticipo.
Modulo Disdetta Contratto di Servizi Word
In questa sezione mettiamo a disposizione il modulo disdetta contratto servizi Word.
I moduli possono essere scaricati sul computer e stampati. La compilazione è molto semplice, basta aprire il fac simile scelto e inserire i dati richiesti come spiegato in precedenza.
Modulo Disdetta Contratto di Servizi Word
Fac Simile Disdetta Contratto di Servizi Editabile
Il fac simile disdetta contratto servizi PDF può essere scaricato e compilato inserendo le informazioni che sono state indicate in precedenza.
Modulo Disdetta Contratto di Servizi PDF
Web content manager con esperienza ventennale, da oltre dieci anni lavoro per un'associazione di consumatori come responsabile dell'ufficio stampa.
Metto a disposizione la mia esperienza maturata in questo ambito per aiutare i consumatori a tutelare i propri diritti.